Giovedì 26 Dicembre 2013 15:51
Segue la Proposta di Legge del Movimento 5 Stelle della Lombardia in merito all'istituzione dello Psicologo di Base. In rosso le parti che la ISP ritiene indispensabile modificare.
PROPOSTA DI LEGGE del M5S Lombardia
Istituzione della figura dello Psicologo clinico di base del ruolo sanitario
ART. 1.
(Diritto all’assistenza psicologica).
1. La Repubblica, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione, riconosce il diritto all’assistenza psicologica in quanto necessaria per la salvaguardia della salute psico-fisica.
2. L’assistenza psicologica di cui al comma 1 è garantita dal Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso le figure professionali dello psicologo clinico di base dell’età adulta e dell’età evolutiva, istituite ai sensi dell’articolo 2.
ART. 2.
(Istituzione e compiti della figura professionale dello psicologo clinico di base del ruolo sanitario).
1. Sono istituite le figure professionali dello psicologo clinico di base dell’età adulta e dello psicologo clinico di base dell’età evolutiva del ruolo sanitario alla quale appartengono i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3.
2. Lo psicologo di base provvede alla formulazione di una diagnosi psicologica e/o psicopatologica e alla indicazione di assistenza psicologica, ai sensi degli articoli 1, 3, 35 della legge 56/89.
3. Ai fini della diagnosi in ambito psicologico di cui al comma 2, sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico trattabili mediante psicoterapia.
4 Per assistenza psicologica si intende tutte le prestazioni assistenziali ricomprese negli articoli 1, 3, 35 della legge 56/89.
5. I costi dell’assistenza psicologica prestata dallo psicologo clinico di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di una compartecipazione di spese, secondo normativa vigente.
ART. 3.
(Elenchi degli psicologi clinici di base dell’età adulta e dell’età evolutiva).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono gli elenchi degli psicologi clinici di base dell’età adulta e degli psicologi clinici di base dell’età evolutiva.
2. Sono iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti che ne fanno domanda e che siano in possesso degli stessi requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione ai concorsi pubblici nel ruolo di dirigente psicologo del SSN.
a) Titolo di Studio: Laurea in Psicologia.
b) Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi, di uno dei Paesi dello spazio economico europeo, comprovata con certificazione rilasciata in data non anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
c) Specializzazione in Psicoterapia.
d) Assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’accessibilità degli elenchi alle strutture del SSN e agli utenti.
4. Negli elenchi è indicato il tipo di formazione dei professionisti iscritti.
ART. 4.
(Clausola di salvaguardia finanziaria).
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ART. 5.
(Deroga alla normativa sui concorsi pubblici)
In riferimento a quanto previsto dall’art. ART. 3. comma 2 e in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente per la partecipazione ai concorsi pubblici nel ruolo di dirigente psicologo del SSN, è consentita l’iscrizione agli elenchi dello psicologo clinico di base dell’età adulta e dello psicologo clinico di base dell’età evolutiva anche agli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi in via residuale in possesso di laurea diversa da quella in Psicologia (art. 32 e 33 L. 56/89).